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Abuso d'ufficio, dovere di astenersi per grave inimicizia (Cass. pen., sez. VI, sent. 03 maggio 2021, n. 16782)
14/06/2022
Ai fini della configurabilità del reato di cui all'articolo 323 del codice penale, sotto il profilo della violazione del dovere di astensione, la «grave inimicizia» che può assumere rilievo deve riferirsi a ragioni private di rancore o di avversione sorte nell'ambito di rapporti estranei ai compiti istituzionali; essa non è, quindi, "integrata da mere manifestazioni di disistima espresse in ambito professionale e didattico", o dal giudizio negativo sulla possibilità del candidato di superare il concorso; simili atteggiamenti, anzi, non sono illeciti "nei rapporti scientifici, accademici e lavorativi e non sono, quindi, tali da intaccare l'imparzialità dell'organo valutativo".
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