Corso Garibaldi n. 11 - 29121 Piacenza
Tel: +39-0523-331897 +39-0523-384429 - Fax: +39-0523-528006
Cass., civ., Sez. I, 30 giugno-14 settembre 2016, n. 18087, in tema di material preference nel caso di trasferimento della mamma separata in altra cittÃ
15/09/2016
La pronuncia in esame, valorizzando il criterio della c.d. Material preference, ribadisce i principi affermati con la sentenza n. 9633/2015, secondo cui il trasferimento da parte della madre della propria residenza e sede lavorativa per esigenze effettive (lavoro) costituiscono oggetto di "libera e non conculcabile opzione dell'individuo, espressione di diritti fondamentali di rango costituzionale, secondo cui il coniuge separato che intende trasferire la sua residenza lontano da quella dell'altro coniuge non perde per ciò solo l'idoneità ad avere in affidamento i figli o ad esserne collocatario". Insomma, la presenza quotidiana della madre con i figli piccoli è insostituibile
Le ultime news
14/06/2022
10/06/2022
10/06/2022