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Cass., pen., Sez. III, 6 settembre 2016 n. 36867, in tema di atti osceni in luogo pubblico



15/09/2016


Non costituisce più reato il commettere atti osceni in luogo pubblico, neanche se l'accusato si masturbi lungo la strada al passaggio di studentesse maggiorenni. Lo ribadisce la terza sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 36867 del 6 settembre 2016, che ha annullato la condanna inflitta in appello a un settantenne, già condannato in primo grado per il reato previsto dall'art. 527 cod. pen., in quanto "aveva estratto il proprio membro e si era masturbato" al passaggio di alcune studentesse nei pressi della cittadella universitaria. La Suprema Corte, uniformandosi al d.lgs. n. 8/2016, ha annullato la sentenza della Corte d'appello perchè il fatto contestato non costituisce più reato, per intervenuta abolitio criminis del reato di atti osceni, che sostituisce alle sanzioni penali semplici sanzioni amministrative. Si ricorda che il citato d.lgs. n. 8/2016 è intervenuto. Infatti, a modificare l'art. 527 e a rendere gli atti osceni un comportamento punibile con semplice sanzione amministrativa "da euro 5.000 a euro 30.000". Resta invece un reato, punibile con reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi, l'atto osceno "commesso all'interno o nelle immediate vicinanze di luoghi abitualmente frequentati da minori" se da ciò deriva il pericolo che essi vi assistano. Il tema, comunque, è destinato a continuare a far discutere: a non essere più perseguibili penalmente saranno anche comportamenti quali il rapporto sessuale in luogo pubblico, la denudazione e la minzione all'angolo della strada.

 

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